La Procura di Spoleto ha presentato ricorso contro la condanna a 30 anni di reclusione inflitta a Dmytro Shuryn, il cuoco ucraino che il 18 settembre 2025 uccise a Spoleto il collega bangladese Bala Sagor, detto Obi, per poi farne a pezzi il corpo. A firmare l’atto sono il procuratore Claudio Cicchella e la sostituta Roberta Del Giudice. Chiedono alla Corte d’Assise d’Appello di riconoscere l’aggravante dei futili motivi, esclusa dalla Corte d’Assise di Terni nel giudizio di primo grado.
Perché l’aggravante dei futili motivi è decisiva
Il riconoscimento dell’aggravante è il punto centrale dell’impugnazione, perché avrebbe potuto portare all’ergastolo. Era questa la pena richiesta dall’accusa in primo grado, insieme a 18 mesi di isolamento diurno. La sentenza di Terni si è invece fermata a 30 anni.
Il movente secondo l’accusa: un debito da 150 euro
Per la Procura, Shuryn non colpì al culmine di una lite degenerata, come stabilito dai giudici di Terni. Agì perché insofferente alle richieste della vittima, che pretendeva la restituzione di un debito di appena 150 euro. Secondo i pubblici ministeri si tratta di un movente palesemente sproporzionato, riconducibile ai futili motivi.
La contestazione sulla sequenza dei fatti
Il ricorso contesta l’interpretazione dei giudici di primo grado, “criticati” per aver separato il momento della richiesta di denaro da quello della coltellata mortale. Per la Procura la sequenza non va frammentata: il movente resta lo stesso dall’inizio alla fine della vicenda.
Nessuna vera colluttazione, secondo la Procura
Nell’atto di impugnazione si sostiene anche che non vi sia stata una vera colluttazione. Obi si sarebbe limitato a spingere un paio di volte l’amico per richiamarne l’attenzione e riavere i soldi. Sarebbe stata quindi la richiesta di denaro a scatenare la reazione violenta di Shuryn, già alle prese con le pressioni di altri creditori.
Le attenuanti messe in discussione
Il procuratore Cicchella e la sostituta Del Giudice contestano infine la valutazione, come elementi attenuanti, delle difficoltà economiche e della presunta fragilità psicologica dell’imputato, definito “stressato” dai giudici. Secondo la Procura quelle condizioni erano conseguenza delle sue stesse scelte. A smentirle, aggiungono, sarebbe il comportamento tenuto dopo il delitto, con il sezionamento e l’occultamento del cadavere.
Il ricorso sarà esaminato dalla Corte d’Assise d’Appello, che dovrà stabilire se riconoscere l’aggravante dei futili motivi e se rivedere la valutazione delle attenuanti. Il giudizio di secondo grado riguarda quindi sia la qualificazione del movente sia il trattamento sanzionatorio. In primo grado la condanna a 30 anni è stata inferiore alla richiesta di ergastolo avanzata dall’accusa.
Seguici su
Aggiungi perugiatomorrow.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.