Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha annullato venerdì i decreti con cui il commissario ad acta Ernesto Pellecchia aveva imposto la riorganizzazione della rete scolastica di Città di Castello per l’anno scolastico 2026/2027. Con la sentenza n. 246/2026, il TAR ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Città di Castello, sostenuto dagli interventi dei sindacati FLC CGIL Umbria, CISL Scuola Umbria e UIL Scuola Umbria, stabilendo che il potere sostitutivo straordinario non può stravolgere la pianificazione territoriale in assenza di una solida e documentata motivazione tecnica.
La vicenda: dal PNRR al commissariamento
La controversia affonda le radici nelle riforme legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che impongono alla Regione Umbria di ridurre le proprie istituzioni scolastiche autonome dalle attuali 134 a 130, attraverso quattro fusioni di istituti. La Regione aveva programmato l’ultimo accorpamento nel territorio di Terni, ma aveva successivamente sospeso l’efficacia del provvedimento in attesa di un ricorso straordinario.
Di fronte a questa sospensione, lo Stato ha nominato un commissario per sbloccare lo stallo. Il commissario Pellecchia, tuttavia, ha scelto autonomamente di non procedere al taglio previsto a Terni, spostando l’intervento su Città di Castello. Il decreto n. 60 del 27 gennaio 2026 e il successivo decreto n. 62 del 28 gennaio 2026, firmato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l’Umbria, prevedevano la soppressione delle due Direzioni Didattiche storiche del Comune e della scuola secondaria di primo grado Alighieri-Pascoli, da fondere in due soli nuovi Istituti Comprensivi.
Le motivazioni della sentenza
Il TAR Umbria ha fondato il proprio pronunciamento su tre pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, il giudice ha rilevato un difetto di istruttoria e di motivazione: la decisione di trasformare radicalmente la rete scolastica cittadina è stata assunta senza un’adeguata attività istruttoria preparatoria né una motivazione tecnica idonea a giustificare lo scostamento rispetto alla pianificazione regionale originaria.
In secondo luogo, la sentenza ha dato formale rilevanza alle criticità logistiche ed edilizie del plesso scolastico di Via Collodi, dove è attualmente concentrata la maggior parte degli alunni a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione in corso nel plesso di Via della Tina. Il giudice ha riconosciuto che procedere a fusioni in una situazione di oggettivo sovraffollamento strutturale avrebbe compromesso la continuità didattica, la stabilità dell’organico e la sicurezza di studenti, docenti e personale ATA.
In terzo luogo, il TAR ha censurato il mancato rispetto del percorso partecipativo già avviato a livello locale e regionale, che aveva individuato soluzioni equilibrate per il raggiungimento degli obiettivi PNRR. Secondo il giudice, il commissario non aveva titolo per azzerare integralmente tale percorso e compiere scelte autonome radicalmente difformi, ignorando le barriere logistiche comprovate del territorio.
Gli effetti pratici del pronunciamento
L’annullamento dei decreti produce conseguenze immediate e strutturali. L’attuale assetto delle istituzioni scolastiche di Città di Castello rimane intatto: le due Direzioni Didattiche e la scuola media Alighieri-Pascoli conservano la propria autonomia e identità per il prossimo anno scolastico. Viene così scongiurato il rischio di trasferimenti coatti del personale, perdita di posti di lavoro e frammentazione dell’offerta formativa.
Sul piano giuridico, la sentenza ridefinisce i limiti del potere commissariale nell’ambito delle riforme PNRR: l’inadempimento regionale che aveva originato il commissariamento consisteva esclusivamente nell’apposizione di una clausola di sospensione sul piano regionale, non nella mancata attuazione di un taglio specifico. Il commissario non era quindi legittimato a individuare autonomamente nuovi territori su cui intervenire, sostituendo le proprie valutazioni discrezionali a quelle delle istituzioni locali.
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