La Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado, assolvendo un individuo dall’accusa di aver diffuso immagini compromettenti dell’ex fidanzata. Secondo le indagini, le foto in questione ritraevano la donna nuda o in situazioni sessualmente esplicite, ma erano state create tramite fotomontaggio, unendo il volto della donna a corpi di modelle nude o a scene di film pornografici.
Durante il processo, è emerso che la qualità e l’esecuzione grossolana dei fotomontaggi rendevano palesemente false le immagini. I giudici di appello hanno chiarito che, in casi di “pornografia virtuale”, la rilevanza penale di immagini così mal realizzate è esclusa, in quanto non rappresentano situazioni reali in modo credibile.
Un punto cruciale della decisione riguarda l’intento di diffusione delle immagini. I giudici hanno sottolineato che il semplice atto di caricamento delle foto su una piattaforma online (upload) non costituisce prova sufficiente del dolo di diffusione, ovvero della volontà intenzionale di divulgare materiale pedopornografico, in assenza di ulteriori elementi che indichino un chiaro intento di distribuzione delle immagini.
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