La Corte dei conti dell’Umbria ha condannato in solido una società di radiodiffusione televisiva e la sua ex amministratrice al pagamento di 184.571 euro, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio. La vicenda riguarda Radio Tele Europa, nota in Umbria come Rte, oggi fallita, che nel 2009 aveva ottenuto un contributo pubblico destinato alle emittenti televisive locali. Secondo la magistratura contabile, il finanziamento era stato richiesto attraverso dichiarazioni non corrispondenti alla realtà relative alla regolarità contributiva e alla posizione di due dipendenti. Gli accertamenti della Guardia di finanza avevano fatto emergere le irregolarità e nel 2018 la documentazione era stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il contributo ottenuto nel 2009
La vicenda riguarda un contributo previsto dalle misure statali a sostegno dell’emittenza televisiva locale. La domanda era stata presentata nel luglio 2009 al Corecom dell’Umbria.
Radio Tele Europa era risultata terza nella graduatoria regionale e nel 2013 il ministero dello Sviluppo economico aveva disposto il pagamento del contributo.
Secondo quanto ricostruito dalla Corte dei conti, però, nella documentazione presentata per ottenere il finanziamento erano contenute due informazioni decisive non corrispondenti alla situazione reale della società.
Le dichiarazioni contestate dalla Corte
La società aveva dichiarato di essere in regola con i versamenti previdenziali. Gli accertamenti avevano invece evidenziato la presenza di debiti nei confronti degli enti previdenziali competenti.
Un secondo elemento riguardava il personale. Due dipendenti erano stati indicati come lavoratori a tempo pieno, mentre dagli accertamenti risultava che fossero assunti con un rapporto part-time di 20 ore settimanali.
Proprio il numero e la posizione dei dipendenti avevano avuto conseguenze sulla formazione della graduatoria e quindi sull’ammontare del contributo ottenuto.
Le irregolarità erano state successivamente individuate dalla Guardia di finanza, con gli accertamenti trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti nel luglio 2018.
Il denaro utilizzato per i debiti della società
Un elemento specifico della vicenda riguarda la destinazione materiale delle somme. Il contributo, infatti, non era stato incassato direttamente dalla società.
Al momento del pagamento risultava già notificato al ministero un pignoramento presso terzi relativo a debiti pregressi dell’emittente. Le somme erano quindi state versate all’agente della riscossione e utilizzate per ridurre le posizioni debitorie della società nei confronti di enti impositori.
La difesa aveva sostenuto che questa circostanza avrebbe dovuto escludere o comunque ridurre il danno per le finanze pubbliche, dal momento che il denaro era rimasto nell’ambito pubblico ed era stato utilizzato per pagare debiti nei confronti di altri enti dello Stato.
La Corte dei conti non ha accolto questa ricostruzione.
Per la Corte c’è stato un vantaggio economico
Secondo i giudici, la società ha comunque ottenuto un vantaggio economico concreto. Un debito che avrebbe dovuto essere estinto con risorse proprie dell’emittente è stato infatti pagato attraverso denaro pubblico ottenuto senza averne diritto.
La Corte ha inoltre considerato la destinazione specifica del contributo, che era stato stanziato per il sostegno dell’emittenza locale e del pluralismo dell’informazione.
L’utilizzo delle somme per la copertura di debiti pregressi è stato quindi considerato uno sviamento rispetto alla finalità per cui il finanziamento era stato previsto. Il fatto che il denaro fosse stato materialmente ricevuto da un altro soggetto pubblico non ha escluso il pregiudizio, secondo la sentenza, perché il pagamento aveva permesso alla società di liberarsi da obbligazioni che sarebbero rimaste a suo carico.
La questione della firma sulla domanda
Nel corso dell’udienza di aprile era stata affrontata anche la questione relativa alla firma apposta sulla domanda di contributo.
L’ex amministratrice aveva negato di aver sottoscritto il documento, sostenendo che la pratica fosse stata predisposta dal personale amministrativo dell’azienda. La difesa aveva inoltre richiamato una consulenza grafologica di parte che metteva in dubbio l’autenticità della firma.
Anche questa tesi è stata respinta dalla Corte.
I giudici hanno rilevato che non era stato avviato davanti al giudice civile il procedimento previsto per contestare formalmente la falsità della sottoscrizione. La Corte ha inoltre attribuito rilievo al ruolo dell’ex amministratrice quale legale rappresentante della società.
«L’accettazione altresì della carica di legale rappresentante – scrive la magistratura contabile – comportava che la stessa fosse pienamente edotta e consapevole del contenuto degli atti che andava a sottoscrivere spendendo quella qualità».
La Corte ha riconosciuto il dolo
Per la magistratura contabile, il ruolo dell’amministratrice non poteva essere escluso richiamando l’eventuale intervento di collaboratori o dipendenti nella preparazione della domanda.
La Corte ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di servizio tra la società beneficiaria del finanziamento e l’amministrazione pubblica, considerando rilevanti gli obblighi assunti da chi riceve risorse pubbliche destinate a una finalità di interesse pubblico.
La condotta è stata inoltre qualificata come dolosa. Secondo i giudici, non si sarebbe trattato di una semplice disattenzione nella compilazione della domanda, ma della consapevole violazione delle condizioni necessarie per ottenere il finanziamento.
La sentenza parla quindi di un «atteggiamento doloso», collegato alla consapevolezza e all’intenzionalità della violazione degli obblighi previsti dalla normativa.
Respinta anche l’eccezione di prescrizione
La Corte dei conti ha respinto anche l’eccezione relativa alla prescrizione.
La difesa sosteneva che il termine di cinque anni dovesse essere calcolato dal momento dell’erogazione del contributo, avvenuta nel 2013. Secondo la Corte, invece, la falsità delle dichiarazioni aveva impedito all’amministrazione di individuare il danno nei tempi ordinari.
Il termine non poteva quindi decorrere dalla semplice erogazione del contributo, perché il danno era rimasto nascosto. La Corte ha ritenuto che la situazione prodotta dalle dichiarazioni fosse «del tutto non corrispondente alla realtà, idonea a superare l’ordinaria diligenza del danneggiato».
La scoperta delle irregolarità è stata collegata agli accertamenti della Guardia di finanza del 2018, individuati come momento dal quale far decorrere il termine.
Il procedimento penale parallelo
La sentenza ha affrontato anche il rapporto con il procedimento penale relativo alla stessa vicenda.
La difesa aveva chiesto la sospensione del giudizio contabile e aveva invocato il principio del ne bis in idem, richiamando il processo per indebita percezione di fondi pubblici.
Nel procedimento penale, in primo grado era stato pronunciato il non luogo a procedere per prescrizione del reato. Il successivo ricorso era stato respinto in appello e il procedimento risultava ancora pendente davanti alla Cassazione.
La Corte dei conti ha ribadito che il procedimento contabile non dipende dall’esito di quello penale. I due procedimenti possono riguardare gli stessi fatti senza impedire alla magistratura contabile di verificare l’eventuale danno arrecato alle finanze pubbliche.
La sentenza ha quindi disposto la condanna in solido della società e dell’ex amministratrice al pagamento di 184.571 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
Seguici su
Aggiungi perugiatomorrow.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.