La Corte dei conti dell’Umbria ha condannato in solido la società partecipata Fils, oggi fallita, e il suo ex amministratore e liquidatore Stefano Mattioli al pagamento di 936.597,24 euro per il mancato riversamento nelle casse del Comune di Foligno di tributi riscossi tra il 2014 e il 2016. La decisione è stata emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale, presieduta da Giuseppe De Rosa, con sentenza depositata martedì e riportata da Umbria 24.
Il danno erariale: imposte incassate ma non trasferite
Secondo quanto ricostruito dai giudici contabili, il danno erariale corrisponde alle somme incassate dalla società per conto del Comune e mai trasferite all’ente.
L’importo complessivo è composto da circa 873 mila euro di imposte non riversate, a cui si aggiungono 63.697 euro di interessi maturati.
La gestione della società e l’utilizzo delle somme
La vicenda riguarda la gestione della riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, affidata dal Comune alla società in house.
Secondo l’istruttoria, per almeno tre anni le somme incassate non sarebbero state accantonate né versate all’ente, ma utilizzate direttamente nella gestione societaria.
In sentenza si evidenzia che «le imposte e i diritti riscossi non erano neppure stati accantonati ma erano confluiti nel patrimonio indistinto della società e utilizzati liberamente nell’ambito della gestione societaria».
Il dolo e la responsabilità dell’ex amministratore
La Corte dei conti ha riconosciuto la presenza del dolo, sia in capo alla società sia all’ex amministratore, ritenuto consapevole degli obblighi di riversamento.
Le risorse pubbliche, secondo i giudici, sarebbero state impiegate per sostenere la liquidità aziendale, coprire debiti, sanzioni e altre passività, consentendo alla società di proseguire l’attività nonostante le difficoltà economiche.
Viene inoltre ribadito il principio secondo cui «l’obbligo di integrale riversamento delle imposte introitate dall’Agente della riscossione costituisce un principio generale di contabilità inderogabile».
Prescrizione respinta e danno consolidato con il fallimento
Respinta anche l’eccezione di prescrizione: secondo la Corte, il danno è divenuto effettivo solo con l’esecutività dello stato passivo del fallimento, avvenuta il 1 ottobre 2020, quando il credito del Comune è risultato di fatto non recuperabile.
Da quel momento, secondo i giudici, l’azione della Procura regionale è da considerarsi tempestiva.
Esclusa la compensazione con altri crediti
La sentenza ha escluso la possibilità per la società di compensare le somme riscosse con eventuali crediti vantati nei confronti del Comune per altri servizi.
I tributi riscossi per conto dell’ente, viene sottolineato, restano soggetti a vincoli pubblicistici e non possono essere utilizzati in modo autonomo dalla concessionaria.
Il ruolo degli amministratori pubblici ancora al vaglio
La Procura aveva coinvolto anche l’ex sindaco di Foligno Nando Mismetti, l’ex assessore alle partecipate Elia Sigismondi e il dirigente finanziario Sandro Rosignoli, ipotizzando un’omessa vigilanza.
Su queste posizioni, però, il collegio non ha ancora emesso una decisione definitiva e ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori.
La Corte ha comunque osservato che «l’atteggiamento di tolleranza serbato dagli organi comunali – definito attendista – non si sarebbe mai potuto tradurre nel disconoscimento della titolarità pubblica delle imposte riscosse».
Il nodo del recupero delle somme
Resta aperta la questione del recupero effettivo del credito. Dal fascicolo fallimentare emerge una forte incapienza della procedura, con un passivo complessivo superiore a 2,8 milioni di euro.
Le prospettive per il Comune risultano limitate: il recupero potrebbe ridursi a importi minimi, nell’ordine di poche migliaia di euro rispetto alla somma riconosciuta in sentenza.
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