Tar Umbria annulla stop all’esame per una studentessa con certificati medici

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di un'alunna di una scuola superiore di Spoleto: il termine per presentare la documentazione sanitaria non era vincolante

Il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso presentato da una studentessa di una scuola superiore umbra, annullando il provvedimento che aveva impedito la sua ammissione all’esame di Stato. Secondo i giudici amministrativi, la scuola ha applicato un criterio eccessivamente formale nella valutazione delle assenze e avrebbe dovuto approfondire maggiormente la situazione sanitaria dell’alunna.

La vicenda riguarda una studentessa dell’ultimo anno di un istituto di Spoleto, che era stata esclusa dallo scrutinio finale dopo aver registrato 369 ore di assenza su un totale di 1.261 ore di lezione. La percentuale complessiva raggiungeva il 29,26%, superando quindi il limite massimo del 25% previsto dalla normativa per la validità dell’anno scolastico.

Alla base delle assenze c’era però un percorso sanitario complesso. La ragazza aveva iniziato un iter diagnostico presso l’ospedale di Perugia alla fine del 2025, concluso nel maggio successivo con la diagnosi definitiva di celiachia. La condizione era stata documentata attraverso sette certificazioni mediche.

Le certificazioni avrebbero potuto cambiare il conteggio delle assenze

Secondo quanto ricostruito nel procedimento, se tutte le giustificazioni sanitarie fossero state considerate valide, il numero delle assenze sarebbe sceso al 20,85%, consentendo alla studentessa di rientrare nei limiti stabiliti dalla legge e quindi di accedere allo scrutinio finale.

La scuola aveva invece riconosciuto soltanto una parte della documentazione, concedendo una deroga limitata a 32 ore di assenza relative al mese di maggio. Le altre certificazioni erano state escluse perché presentate oltre il termine di 15 giorni previsto dal regolamento interno dell’istituto.

Un ulteriore elemento contestato riguardava le modalità di consegna dei documenti: la documentazione cartacea era stata depositata nella sede succursale anziché essere trasmessa tramite gli strumenti indicati alla segreteria centrale.

Il Tar contesta l’eccesso di formalismo della scuola

Il punto centrale della sentenza riguarda proprio il valore del termine fissato dall’istituto per la presentazione dei certificati. Per il Tar dell’Umbria, la scadenza dei 15 giorni aveva una funzione organizzativa e non poteva determinare automaticamente la perdita del diritto dello studente a far valutare la propria situazione sanitaria.

I giudici hanno evidenziato che le certificazioni erano comunque disponibili prima dello scrutinio finale e che la scuola avrebbe dovuto esaminarne il contenuto, valutando il reale collegamento tra le assenze e la patologia diagnosticata.

Secondo il tribunale amministrativo, la decisione dell’istituto si è concentrata esclusivamente sugli aspetti procedurali, senza effettuare una valutazione approfondita del quadro clinico della studentessa.

Necessaria una nuova valutazione del Consiglio di classe

La sentenza rileva inoltre un difetto di istruttoria da parte del Consiglio di classe, che non avrebbe analizzato adeguatamente gli effetti della condizione medica sul percorso scolastico dell’alunna.

Il Tar ha sottolineato che la studentessa disponeva anche di un Piano didattico personalizzato e aveva raggiunto un numero sufficiente di valutazioni nel secondo periodo dell’anno. Elementi che, secondo i giudici, avrebbero dovuto essere presi in considerazione per una verifica concreta del livello di apprendimento raggiunto.

La valutazione finale, quindi, non poteva basarsi soltanto sul superamento della soglia delle assenze, ma doveva tenere conto delle circostanze personali e sanitarie documentate.

La scuola dovrà riesaminare la posizione entro sette giorni

Con la decisione pubblicata nelle scorse ore, il Tar ha imposto all’istituto scolastico di procedere a un nuovo esame della situazione della studentessa entro sette giorni.

La scuola dovrà rivalutare la documentazione medica presentata, verificare il rapporto tra le assenze e la patologia certificata e stabilire se sussistano le condizioni per consentire l’accesso alla sessione straordinaria dell’esame di Stato 2026.

La sentenza ribadisce il principio secondo cui le procedure amministrative scolastiche non possono sostituire una valutazione concreta delle condizioni dello studente, soprattutto quando sono presenti elementi sanitari documentati.

Redazione

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