Nel corso del processo di riabilitazione all’interno di una comunità terapeutica, un individuo, precedentemente beneficiario di una misura alternativa alla detenzione, ha manifestato una serie di comportamenti che hanno messo in discussione la sua volontà di partecipare attivamente al percorso di recupero. Questo comportamento ha incluso il rifiuto sistematico di aderire alle attività terapeutiche, la contestazione dell’efficacia degli strumenti di recupero proposti dalla comunità e l’instaurazione di un clima di tensione tra gli altri partecipanti, con l’obiettivo dichiarato di ottenere un trasferimento in un’altra struttura.
In seguito a questi episodi, il Tribunale di Sorveglianza ha deciso di revocare la misura di affidamento terapeutico, considerando l’atteggiamento dell’individuo non solo contraddittorio agli obiettivi della comunità di recupero ma anche indicativo di un utilizzo strumentale della misura come mera alternativa alla detenzione carceraria.
Il soggetto ha quindi presentato un ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un ribaltamento della decisione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Sorveglianza, sottolineando la correttezza della decisione presa alla luce del comportamento dell’imputato. In aggiunta, è stata inflitta una sanzione economica di 3.000 euro a titolo di contributo alla Cassa delle ammende e il pagamento delle spese processuali, evidenziando la serietà delle ripercussioni legate al mancato rispetto delle condizioni imposte dalla misura di affidamento terapeutico.