La licenziano per ritorsione dopo le dimissioni del marito: vince il ricorso

La Corte d’appello di Perugia ordina il reintegro e il pagamento degli arretrati a una dipendente licenziata per vendetta

È stato un licenziamento ingiusto e dettato da motivi ritorsivi, quello subito da una dipendente di una società del settore energetico attiva a livello nazionale. La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello civile di Perugia, che ha ribaltato la precedente sentenza del Tribunale del lavoro di Spoleto. La donna, allontanata per presunte violazioni disciplinari, dovrà essere reintegrata – salvo accordi diversi – e risarcita per il danno economico subito.

La vicenda ha avuto origine nel 2022, quando il marito della lavoratrice, anche lui dipendente della stessa azienda, ha rassegnato le dimissioni, generando frizioni ai vertici. Pochi giorni dopo, la donna è stata licenziata, con la motivazione di aver parlato “in modo incongruo” della vicenda con alcuni colleghi e per aver rivelato al marito i nomi dei nuovi agenti di commercio che lo avevano sostituito. Un’accusa che, secondo i giudici d’appello, non giustificava l’interruzione del rapporto di lavoro, risultando piuttosto un chiaro atto di ritorsione.

Assunta nel 2010, la dipendente aveva ottenuto nel tempo diverse promozioni, costruendo una carriera solida all’interno dell’azienda. Dopo aver conosciuto il futuro marito, residente e operativo nel Pescarese, aveva chiesto un trasferimento in Abruzzo per riunirsi a lui, mantenendo comunque gli standard professionali richiesti. Le nozze e la successiva uscita dell’uomo dall’azienda – avvenuta per motivi personali – avrebbero però innescato una catena di tensioni interne culminate nel licenziamento della donna.

In primo grado, il Tribunale del lavoro di Spoleto aveva respinto il ricorso della lavoratrice, convalidando il provvedimento dell’azienda. Ma in appello la situazione si è capovolta: la Corte ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto, evidenziando la sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione applicata. La motivazione della sentenza sottolinea il carattere vendicativo del licenziamento, non supportato da elementi oggettivi né da precedenti disciplinari rilevanti.

Secondo le stime, tra retribuzioni arretrate e contributi previdenziali non versati, l’azienda potrebbe dover corrispondere fino a 140 mila euro, oltre al reintegro nel posto di lavoro o a un eventuale indennizzo alternativo, se previsto da un accordo tra le parti.

La vicenda, riportata anche dal quotidiano La Nazione Umbria, riaccende l’attenzione sulle dinamiche discriminatorie che possono emergere nei contesti lavorativi quando la vita privata dei dipendenti si intreccia con le scelte aziendali. In questo caso, i giudici hanno stabilito che l’allontanamento della donna non era legato a reali esigenze organizzative, ma piuttosto a una reazione punitiva, generata dalle dimissioni del coniuge.

La decisione rappresenta un precedente importante per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in situazioni analoghe, rafforzando il principio secondo cui ogni licenziamento deve essere giustificato da motivi concreti e verificabili, e non da valutazioni soggettive o vendicative.

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