“Le condizioni del giovane paziente hanno permesso la ripresa della chemioterapia. Secondo le conoscenze mediche disponibili in quel momento, sospendere il trattamento avrebbe comportato un rischio maggiore rispetto alla possibilità di un nuovo episodio di sanguinamento”. Questo è quanto si legge nella sentenza del giudice di Perugia, Elisabetta Massini, che ha respinto l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dai genitori del diciassettenne Alex Mazzoni. Mazzoni è deceduto l’11 marzo 2020 presso l’ospedale di Perugia dopo diversi cicli di chemioterapia. La decisione scagiona definitivamente otto medici dell’ospedale Santa Maria della Misericordia dalle accuse di omicidio colposo. Già nel marzo 2021, gli avvocati Giancarlo Viti e Gianni Zurino avevano richiesto l’archiviazione del caso, ma la famiglia del giovane aveva insistito per la riapertura delle indagini.
Scelta medica corroborata
“Considerando i dati a disposizione dei medici, la scelta effettuata è stata corretta” ha scritto Massini nel provvedimento di sei pagine. “Non c’è prova certa che il sanguinamento che ha causato il decesso sia riconducibile all’ultima somministrazione di chemioterapia“. Questa conclusione conferma le analisi del medico legale Sergio Scalise Pantuso, che ha indicato che le terapie erano necessarie per trattare la leucemia acuta linfoblastica a fenotipo B. La terapia, inizialmente, aveva mostrato risultati positivi nella remissione della malattia. Inoltre, il trattamento era stato concordato con i genitori e il paziente, considerando i rischi concreti di complicanze.
Alla prima richiesta di archiviazione, seguita dalla richiesta di riapertura delle indagini, il giudice per le indagini preliminari ha consultato tre esperti: il medico legale Beatrice Defraia, l’ematologo Alberto Bosi e il chirurgo Paolo Fabbrucci. Secondo loro, “la condotta dei sanitari ematologi che si occuparono di Alex Mazzoni è esente da criticità“. I periti non hanno riscontrato imperizia, imprudenza o negligenza nel percorso clinico del paziente.
Dettagli del provvedimento del giudice
“Quanto alla necessità di riprendere la chemioterapia” sottolinea il giudice Massini, “i periti rilevano che in assenza di remissione completa, il midollo non è in grado di produrre granulociti neutrofili necessari per difendere l’organismo da infezioni batteriche e fungine, né riesce a riprendere la produzione di piastrine per prevenire il rischio emorragico“.” Il supporto trasfusionale al paziente non era legato alla rettorragia, ma era necessario per sostenere le funzioni vitali durante l’intera terapia.
Le argomentazioni dei periti hanno evidenziato che il sanguinamento che ha portato al decesso aveva una natura diversa dai precedenti episodi, e che le condizioni del paziente, pur con ulcere in cicatrizzazione, non erano sufficientemente migliorate dalla leucemia, presentando un rischio elevato di recidiva a causa della giovane età. Interrompere la chemioterapia, secondo le conoscenze mediche dell’epoca, rappresentava un rischio maggiore di un nuovo episodio di sanguinamento. Gli esperti hanno spiegato dettagliatamente come fosse essenziale raggiungere una completa assenza di cellule tumorali per permettere al midollo osseo di riprendere le sue funzioni normali, in considerazione delle infezioni fungine già verificatesi e della necessità di ristabilire le normali funzioni del midollo.