È stata licenziata per vendetta, ma la Corte d’appello del Lavoro di Perugia ha ribaltato tutto, dichiarando il licenziamento nullo e condannando l’azienda a un risarcimento complessivo superiore ai 140mila euro. Protagonista della vicenda una donna con dodici anni di servizio presso una società umbra operante nel settore energetico, la quale si è vista recapitare il provvedimento di allontanamento solo poche settimane dopo che il marito, suo collega, aveva rassegnato le dimissioni.
La decisione, emessa in secondo grado, riconosce il carattere ritorsivo del licenziamento e obbliga la società, con sede a Foligno, al reintegro della dipendente, al versamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento e ad ulteriori 15 mensilità nel caso in cui non venga effettivamente riammessa in servizio. A ciò si aggiungono 15mila euro di spese legali, portando l’importo totale della condanna ben oltre i 150mila euro.
La lavoratrice, assunta da oltre un decennio e destinataria di varie promozioni nel corso del tempo, aveva sposato nel 2022 un collega di Pescara. L’anno successivo, entrambi si erano trasferiti in Abruzzo. La crisi sarebbe scoppiata nel marzo 2023, quando il marito aveva lasciato l’azienda, provocando – secondo la ricostruzione – una reazione ostile da parte del presidente dell’impresa, che avrebbe manifestato esplicitamente il proprio disappunto.
Poco dopo, alla donna è stato contestato un presunto comportamento scorretto, tra cui l’aver riferito ad altri dipendenti informazioni relative alla sostituzione del marito e aver discusso della vicenda con alcune colleghe. Accuse ritenute inconsistenti dalla Corte d’appello, che ha rigettato la precedente sentenza del tribunale di Spoleto.
“Il licenziamento è stato chiaramente motivato da ritorsione,” ha dichiarato l’avvocato Siro Centofanti, legale della donna, sottolineando il valore simbolico della sentenza. “Si tratta di un chiaro caso di ritorsione trasversale, in cui la sanzione colpisce un lavoratore in quanto legato, anche solo affettivamente, a un altro soggetto malvisto dall’azienda.”
La pronuncia si richiama esplicitamente alle tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che stabilisce il reintegro nei casi di licenziamento discriminatorio, per ritorsione o motivato da cause illegittime come malattia o disabilità. Un principio giuridico che riafferma il diritto del lavoratore a non essere colpito da provvedimenti punitivi camuffati da motivazioni formali.
Questa sentenza rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza sui licenziamenti illegittimi, offrendo un precedente importante per i lavoratori che si trovino vittime di atteggiamenti discriminatori o vendicativi. L’azienda, a questo punto, dovrà decidere se procedere effettivamente al reintegro della dipendente o accollarsi l’intero importo della condanna.