Perugia, annullata cartella da 310mila euro per un errore nella notifica

Il tribunale civile accoglie il ricorso di una 49enne colombiana: mancava la prova del corretto perfezionamento della comunicazione alla base della richiesta di pagamento

Una cartella di pagamento da oltre 310mila euro è stata annullata dal tribunale civile di Perugia a causa di un problema nella procedura di notifica dell’atto che aveva originato la richiesta economica. La decisione è arrivata al termine del giudizio promosso da una donna colombiana di 49 anni, assistita dall’avvocato Giuseppe De Lio, contro Consap e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Al centro della controversia c’era una cartella notificata nell’ottobre 2025, con la quale veniva richiesto il pagamento di 310.081 euro relativo al recupero di somme versate dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

La ricorrente aveva contestato la validità della procedura, sostenendo di non aver ricevuto regolarmente l’atto precedente sul quale si fondava la pretesa economica.

Il tribunale ha accolto il ricorso perché non è stata dimostrata in modo completo la corretta conclusione della procedura di notifica dell’atto presupposto.

L’origine della richiesta: un incidente del 2012

La vicenda giudiziaria nasce da un incidente stradale avvenuto l’11 novembre 2012. L’automobile coinvolta nel sinistro risultava intestata alla donna, ma al momento dell’incidente era condotta dall’ex compagno.

Il veicolo era privo di copertura assicurativa e nello scontro due persone avevano riportato conseguenze fisiche. Per questo motivo il Fondo di garanzia per le vittime della strada, attraverso l’impresa incaricata, aveva provveduto al risarcimento dei danni.

Nel dettaglio, nel 2014 erano stati corrisposti:

  • 283.500 euro a uno dei soggetti danneggiati;
  • 1.200 euro all’altra persona coinvolta;
  • 25.376 euro per le spese legali relative al primo risarcimento.

Dopo avere effettuato i pagamenti, il Fondo aveva avviato l’azione di recupero delle somme nei confronti della proprietaria del mezzo.

La richiesta di pagamento e il problema della notifica

Nel 2021 Consap aveva richiesto alla donna il versamento di circa 310mila euro, stabilendo un termine di 60 giorni per il pagamento. Successivamente quella richiesta era confluita nella cartella notificata nell’ottobre 2025.

La questione decisiva affrontata dal tribunale, però, non ha riguardato direttamente l’origine del credito, ma la validità della comunicazione del 2021.

Consap aveva sostenuto che l’atto fosse stato notificato tramite raccomandata e che la procedura si fosse completata per compiuta giacenza, cioè dopo il mancato ritiro del plico da parte del destinatario nei termini previsti.

Il giudice ha però evidenziato che la documentazione presentata non era sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica.

Mancava la prova dell’avvenuto deposito

Secondo quanto emerso nel procedimento, agli atti erano presenti la cartolina con l’indicazione «al mittente per compiuta giacenza» e i dati relativi alla spedizione della raccomandata.

Tuttavia, non risultava prodotta la comunicazione di avvenuto deposito, documento necessario nel caso di temporanea irreperibilità del destinatario per dimostrare il completamento corretto della procedura.

Per il tribunale, senza quella documentazione non era possibile considerare validamente notificato l’atto sul quale si basava la richiesta di pagamento.

Le parti resistenti non hanno inoltre depositato successivamente gli elementi mancanti, rendendo impossibile sanare la carenza documentale evidenziata durante il giudizio.

La sentenza annulla la cartella e stabilisce le spese

Alla luce del difetto nella notifica dell’atto presupposto, il tribunale civile di Perugia ha accolto il primo motivo dell’opposizione presentata dalla donna e ha disposto l’annullamento della cartella di pagamento.

Gli ulteriori motivi sollevati dalla ricorrente non sono stati esaminati perché considerati assorbiti dalla decisione principale.

Il giudice ha inoltre stabilito il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto al contenuto della richiesta economica, mentre le spese di giudizio sono state compensate.

Diversa la posizione di Consap, condannata al pagamento di 5.614,50 euro per compensi professionali, oltre agli ulteriori oneri previsti dalla normativa, considerando che la ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L’avvocato Giuseppe De Lio ha espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando che il giudice ha accolto integralmente la linea difensiva sostenuta nel procedimento.

Redazione

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