La Corte d’Appello di Firenze ha ribaltato la sentenza di primo grado sulla morte di Massimo Giua, pilota 63enne originario di Castiglione del Lago deceduto il 30 marzo 2022 dopo che il Cessna che pilotava si era schiantato contro una montagna in Svizzera. Una società sportiva dilettantistica di paracadutismo di Arezzo e il suo amministratore unico sono stati condannati a risarcire la moglie e la figlia.
Il danno è stato quantificato in via equitativa in 206.582,75 euro, pari a 103.291,37 euro per ciascuna delle due donne, ai quali si aggiungono rivalutazione e interessi. Società e amministratore dovranno inoltre rimborsare le spese relative ai due gradi di giudizio.
Il maltempo e la valutazione della Corte
Il giorno dell’incidente erano presenti condizioni meteorologiche avverse, delle quali lo stesso Giua aveva parlato in un messaggio. La Corte ha però distinto questa circostanza dall’esistenza di un vero e proprio divieto di volo.
«Non vi sono elementi dai quali desumere che egli intraprese un’attività espressamente preclusa da un divieto di volo», hanno affermato i giudici.
La relazione del servizio d’inchiesta svizzero ha attribuito l’incidente alla «prosecuzione di un volo a vista in condizioni meteorologiche che richiedevano invece una condotta di tipo strumentale».
Per la Corte, la condotta del pilota fu imprudente ed ebbe efficacia causale, ma questo non dimostra quella «volontaria e radicale deviazione dall’attività di volo» necessaria per escludere la copertura. Secondo i giudici, dagli atti emerge piuttosto «una errata valutazione professionale delle proprie capacità e delle condizioni operative esistenti».
Ribaltata la decisione di primo grado
Il Tribunale di Arezzo aveva inizialmente respinto la richiesta avanzata dai familiari, facendo riferimento al cosiddetto “rischio elettivo”. L’incidente era stato quindi ricondotto a un’iniziativa personale del pilota in condizioni meteorologiche pericolose.
In appello questa ricostruzione è cambiata anche rispetto alla natura del viaggio. Giua collaborava dal 2018 con la società, effettuando voli per il lancio dei paracadutisti in cambio di compensi di fatto mensili.
Al momento dell’incidente stava tornando da un intervento di manutenzione effettuato in Germania sull’aereo che la società noleggiava da una compagnia tedesca.
«Il viaggio non rispondeva a un interesse personale»
Secondo la Corte, per stabilire la natura del volo non è decisiva «la provenienza formale della richiesta», ma «la funzione concretamente assolta dal volo».
Il contratto di noleggio poneva infatti a carico della società i voli necessari alla manutenzione. Il trasferimento in Germania rappresentava quindi «un’attività strumentale all’esercizio dell’aeromobile».
Per i giudici, il viaggio «non rispondeva a un interesse personale del pilota» e non poteva essere considerato «come iniziativa meramente personale».
La mancata copertura assicurativa
La Corte ha richiamato l’articolo 935 del codice della navigazione, che tutela il personale navigante impiegato «abitualmente od occasionalmente» nel servizio di volo, indipendentemente dal tipo di rapporto.
Giua, secondo quanto ricostruito, riceveva compensi mensili ed era stabilmente inserito nell’organizzazione dei voli. I familiari avevano chiesto alla società di attivare la copertura assicurativa obbligatoria per il personale navigante, senza ottenere risposta, arrivando successivamente alla citazione in giudizio.
La mancata stipula della polizza ha determinato, secondo la Corte, un danno diretto per la moglie e la figlia, indicate come «beneficiari di diritto» dell’assicurazione in caso di morte.
La somma riconosciuta è stata calcolata facendo riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo del trasporto aereo per la morte dei piloti. Anche l’amministratore è stato ritenuto responsabile in solido «per aver colposamente omesso di adempiere all’obbligo previsto per legge».
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