Palazzo troppo alto, Tar dell’Umbria boccia costruzione e progetto

Il Tribunale accoglie il ricorso di un residente: illegittima la sopraelevazione dell’edificio rispetto ai limiti urbanistici

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato parzialmente il permesso di costruzione di un edificio a San Sisto, Perugia, accogliendo il ricorso di un cittadino che contestava l’eccessiva altezza del fabbricato. La sentenza rappresenta un caso emblematico di applicazione rigorosa delle normative urbanistiche locali, con impatti significativi sulla pianificazione edilizia nel quartiere.

Tutto ha avuto inizio nel febbraio 2023, quando il Comune di Perugia ha rilasciato il permesso per realizzare un edificio plurifamiliare composto da nove unità abitative. Il progetto, situato nella parte alta del quartiere di San Sisto, prevedeva un incremento volumetrico del 25% e un aumento dell’altezza dell’immobile, grazie alla classificazione energetica A, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale.

A seguire, nel novembre dello stesso anno, è stata approvata una variante progettuale che ha introdotto una nuova unità abitativa, modifiche interne, variazioni nei garage e una copertura mista, sia piana che inclinata.

Il ricorso e le contestazioni

A dicembre 2023, un residente la cui abitazione si trova proprio di fronte al cantiere, dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, ha deciso di impugnare il permesso, evidenziando che l’altezza dell’edificio superava i 12 metri, contro il limite massimo di 10 metri previsto dal piano attuativo.

Il Comune e la società coinvolta hanno cercato di invalidare il ricorso sollevando due eccezioni: la presunta tardività della contestazione e la mancanza di un interesse legittimo da parte del ricorrente, sostenendo che una minore visuale non costituisse un danno rilevante dal punto di vista giuridico.

La sentenza del Tar

Il Tar dell’Umbria ha respinto tutte le eccezioni preliminari, ritenendo che l’interessato avesse pieno diritto a ricorrere, in quanto residente nelle immediate vicinanze e potenzialmente danneggiato dalla nuova costruzione sia per la perdita del panorama, sia per l’aumento del carico urbanistico nella zona.

Il punto centrale della decisione riguarda il metodo di calcolo dell’altezza: secondo i giudici, non può essere ammessa una media tra parti inclinate e piane del tetto. Il regolamento regionale impone infatti di considerare l’altezza al punto più elevato della gronda.

«La riduzione del godimento del panorama e l’aumento del carico urbanistico costituiscono motivi validi per l’impugnazione», si legge nella motivazione della sentenza.

Le conseguenze amministrative

Sebbene sia stato respinto il punto relativo alla compatibilità paesaggistica, poiché la normativa regionale in merito si limita a fornire indicazioni non vincolanti, il Tar ha stabilito l’illegittimità dell’edificazione nella parte in cui viola i limiti di altezza.

Il permesso di costruire in variante è stato dunque annullato parzialmente, e ora spetta al Comune di Perugia decidere come procedere, con la possibilità di rivedere il progetto o intervenire con misure correttive per riportarlo entro i limiti normativi.

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